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Divieto di fumo nei pubblici esercizi
(12 Gennaio 2005)

Il 10 gennaio 2005 è entrato in vigore il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 Gennaio 2003, n. 3 'Tutela della salute dei non fumatori', ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico, e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

La normativa intende tutelare la salute dei non fumatori, quindi la regola è il divieto il fumo in tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico.

Il fumo di tabacco è la più rilevante causa di morte prematura, e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale, (il Ministero della Salute stima che in Italia avvengano ogni anno più di 80.000 decessi attribuibili al fumo) ma è prevenibile.

La prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce l'obiettivo di questa norma.


Dove si applica

Il divieto di fumo trova applicazione in tutti i locali chiusi, pubblici e privati, escluso le residenze private e i locali resi appositamente idonei per i fumatori.

Per fare un elenco dei locali interessati troviamo, tra gli altri:
scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, le biblioteche, sale di lettura, i musei, tutti gli esercizi di ristorazione (come ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), circoli privati, discoteche, palestre, sale gioco, cinema, teatri, veicoli di pubblico servizio per il trasporto collettivo di persone (come taxi, metropolitane, treni).

Il divieto di fumare si applica anche in caso di studi professionali e in tutti gli uffici aperti unicamente ad utenza interna, come, ad esempio, alcuni uffici bancari o uffici aziendali. Non sono esclusi dalla normativa nemmeno i locali chiusi dei "circoli privati" vista l'esigenza di garantire la tutela della salute dei soci e degli utenti non fumatori.

Restano esclusi dal divieto i luoghi all'aria aperta, compresi i concerti all'aria aperta, gli spazi aperti di fiere o manifestazioni o di centri commerciali.




Dove si potrà ancora fumare?

E' possibile allestire dei locali riservati ai fumatori, che devono essere realizzati in modo da risultare separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare e avere determinate caratteristiche, regolate dalla normativa.

A tale proposito i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali (DPCM 23 dicembre 2003):
  • essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
  • essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, normalmente in posizione di chiusura;
  • essere dotati di apposita segnaletica;
  • non rappresentare in alcun modo area di passaggio per i non fumatori (ad esempio come transito per raggiungere i servizi igienici);
  • essere dotati di mezzi idonei di ventilazione forzata.
  • la portata d'aria supplementare minima da assicurare tramite la ventilazione è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone mq;
  • l'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile nemmeno tramite filtrazione e va espulsa direttamente all'esterno. Infatti le caratteristiche del fumo di sigarette presente in un ambiente chiuso, sono tali che la normale filtrazione non riesce ad eliminare completamente le sostanze inquinanti, essendo efficace nel ridurre la concentrazione di particolato (polveri) ma non in grado di trattenere le componenti gassose.
  • all'ingresso dei locali deve essere indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto;
  • i locali devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle zone circostanti (per evitare fughe d'aria viziata nelle aree per non fumatori);
  • la superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione deve essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio;
  • la progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme UNI e CEI.



Indicare il divieto

Il divieto deve essere reso pubblico mediante l'affissione di cartelli, di cui almeno uno ben visibile all'ingresso che riporti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle seguenti indicazioni:

  • La prescrizione di legge (art. 51 della Legge 3/2003)
  • Le sanzioni applicabili ai contravventori
  • I nomi delle persone a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e quelli cui compete accertare le infrazioni.
  • In eventuali altri locali dell'edificio basta adottare cartelli con la dicitura "VIETATO FUMARE".



Chi controlla l'applicazione del decreto?

I "conduttori" dei locali privati (gestori, proprietari, direttori di struttura, ecc.) non sono tenuti solo ad informare mediante i cartelli sul divieto di fumo, ma anche ad attuare interventi attivi nei confronti dei trasgressori, come prevede l'articolo 2 della legge n 584/1975: "... curano l'osservanza del divieto...".
Come infatti recita l'articolo 4, lettera c) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995: "Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto ...".

Nel caso in cui le persone che fumano, richiamate al rispetto del divieto, continuino a fumare, il conduttore farà in modo di segnalare l'infrazione ai pubblici ufficiali.

Se il conduttore tralascia di garantire la qualità dell'aria che si respira nel locale, consentendo alla clientela di fumare ed omettendo di segnalarlo, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.


Clicca qui per consultare le FAQ sull'argomento, pubblicate dal Ministero della Salute



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